L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art4 · fonte del testo