Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

  • a)del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • b)del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
  • c)degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Testo vigente dal 25 marzo 2004

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76~art8 · fonte del testo