Art. 8 — Incompatibilità
Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:
- a)del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b)del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
- c)degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
