Art. 13 — Accertamento di conformità
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.
A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.
Art. 13 · Art. 602 c.p.c. · Art. 2808 c.c. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.
17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordi…
Art. 181 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione · Art. 3 cost.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordi…
Art. 181 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre le violazione di natura urbanistica, anche il reato ambientale. La tutela del paesaggio rientra infatti tra i principi fondamentali della Costituzione, sicchè non irragionevolmente il legislatore ha escluso la possibilità di sanatoria per i reati ambientali dipendenti da abusi edilizi. - Sulla natura della concessione in sanatoria, si veda la sentenza n. 370/1988. - Sulla tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Costituzione, si vedano le sentenze n. 151/1986, 417/1995, 259/1996, 419/1996. - Sul condono edilizio ex legge n. 724/1994, si vedano la sentenza n. 85/1998 e l'ordinanza n. 327/2000. M.R.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Restituzione degli atti al giudice 'a quò per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta norma - art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di misure di razionalizzazione della finanza pubblica - recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato. - Cfr. S. n. 270/1996, con la quale è stata dichiarata non fondata la stessa questione sollevata dal Pretore di Trento, in relazione alla disposizione dell'art. 8, comma 8, del d.l. 25 marzo 1996, n. 154 - recante "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" (decaduto per mancata conversione in legge) - riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nel successivo decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, anch'esso decaduto. red.: G. Leo
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 8 Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata · Art. 112 cost.
Nel dettare norme per il controllo dell'attività urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere edilizie, la legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce, all'art. 13, che per le opere eseguite in assenza di concessione, ma conformi ai vigenti strumenti urbanistici, il responsabile dell'abuso possa ottenere la concessione richiedendola entro il termine (decorrente dalla notifica della ingiunzione emessa dal sindaco) previsto per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7 della legge medesima. Non assolve pertanto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza la ordinanza di rimessione che - come nel caso - nel sollevare questione di legittimità costituzionale nei confronti del su indicato art. 13, in relazione all'art. 22, nelle parti in cui rispettivamente prevedono la sospensione dell'azione penale per le violazioni edilizie finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, e il termine di sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria, decorso il quale, in caso di silenzio, la domanda si intende respinta, senza tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti (che nell'ipotesi di opere abusive eseguite in zona vincolata, può essere, ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, di centocinquanta giorni), non prenda in alcun modo in considerazione la tempestività o meno della richiesta di concessione ai fini dell'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ne' indichi se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti dall'art. 7. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Questione già dichiarata non fondata ai sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988; O. nn. 423/1989 e 201/1990.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 370/1988.
Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata non fondata, ai sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988; O. n. 423/1989.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Del tutto conforme all'ordinanza n. 33/1990. - S. n. 167/1989 e O. nn. 274/1989, 415/1989, 537/1989 e 34/1990.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 167/1989 e O. nn. 274 e 415/1989.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 167/1989.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 370/1988.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata infondata con sentenza interpretativa di rigetto e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 369/1988 e O. nn. 704/1988, 912/1988 e 1098/1988.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Spetta all'autorità amministrativa accertare oggi per allora la conformità agli strumenti urbanistici di manufatto demolito e tale accertamento equivale alla sanatoria concessa per i manufatti tuttora esistenti ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui non prevederebbero sanatoria per manufatti spontaneamente demoliti).
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 369/1988; O. nn. 704/1988, 912/1988 e 1098/1988.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 369/1988, O.n. 704, 912/1988.
Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.
Questioni già dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.
Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 34 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 35 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Se ne mostrano 11 su 13, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002. 247 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformita' l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art13 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.