Art. 133 — Notificazione del decreto che dispone il giudizio

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). 1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2012 al 30 dicembre 2022. 25 parole tolte, 10 parole aggiunte.

1. tolto: Il decreto che dispone il giudizio e' notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art133 · fonte del testo