Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle universita' nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonche' di quello delle opere universitarie, non potra' risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle universita'.

Testo vigente dal 1 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;259~art4 · fonte del testo