Per il periodo dal 1 gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procedera' al conguaglio tra le somme che le universita' sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le universita' stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

Testo vigente dal 1 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;259~art3 · fonte del testo