Le lettere b) e c) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti: "b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza e' passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

  • c)nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza, indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna e' divenuto esecutivo".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art38 · fonte del testo