La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituita dalla seguente: "a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art56 · fonte del testo