L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, puo' essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, n. 3), del codice civile".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art37 · fonte del testo