I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19929/2026

    15 giugno 2026

    In tema di previdenza per i liberi professionisti, poiché la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri e gli architetti (INARCASSA) è frazionabile nell'arco dell'anno in dodicesimi ex art. 9 l. n. 290 del 1990, l'obbligo contributivo del professionista nei confronti della Cassa sussiste limitatamente ai mesi di effettiva iscrizione ad essa, mentre per i periodi dell'anno nei quali tale iscrizione risulta preclusa, in ragione del contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in relazione allo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, di attività libero-professionale, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa.

    Art. 9 · Art. 18 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Rassegna di giugno 2026, p. 201

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art9 · fonte del testo