Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' aggiunto il seguente: "Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo". All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art8 · fonte del testo