All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole: "gli accertamenti medico-legali", sono aggiunte le seguenti: "e le relative procedure". All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art61 · fonte del testo