Art. 56 — Accertamenti medico - legali

Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico - legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. ((E' assicurata)) l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2020 al 31 luglio 2021. 24 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. tolto: Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano aggiunto: E' assicurata l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443~art56 · fonte del testo