Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art32 · fonte del testo