Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art26 · fonte del testo