Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sara' provveduto mediante anticipo da Parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza; in relazione alle risultanze e i fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza, sociale. Tale contributo e' commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art27 · fonte del testo