Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;235~art4 · fonte del testo