Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1960 al 25 novembre 1973. 209 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, i sostituito dal seguente: "Agli effetti della ripartizione dei proventi sono considerati presenti i funzionari in congedo ordinario. Ai funzionari che, nel corso del bimestre siano collocati a riposo, in congedo straordinario o in aspettativa, siano deceduti, assumano servizio di prima, nomina o riassumano servizio e' dovuta, per il periodo di servizio prestato, una quota di proventi computata, in sessantesimi, sulla somma complessivamente attribuita a ciascun funzionario dell'ufficio di appartenenza. Qualora non vi sia stata attribuzione di proventi nell'ufficio di appartenenza, tale quota e' calcolata sulla somma media attribuita ai funzionari del distretto. Per i funzionari degli uffici giudiziari tali quote sono liquidale, al netto delle ritenute di legge, dalle rispettive Procure generali, le quali prelevano le somme occorrenti dal fondo costituito mediante versamento, da parte degli uffici giudiziari del distretto, di una quota percentuale pari allo 0,50% dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve effettuarsi prima della divisione in terzi prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. Le somme eventualmente residuate alla fine dell'esercizio finanziario sono distribuite nel bimestre successivo tra tutti i funzionari del distretto, in aggiunta alla terza parte dell'avanzo dei proventi prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art8 · fonte del testo
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