Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art7 · fonte del testo