Art. 15
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente periodo: "Tale aliquota puo' essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1 gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianita' prevista dal comma successivo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art15 · fonte del testo
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