Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avra' luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico. Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unita' quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati cosi' promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art9 · fonte del testo
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