Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1965 al 25 novembre 1973. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennita' mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge. Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennita' di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura. L'indennita', di vigilanza decorre dal 1 febbraio 1961.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art9 · fonte del testo
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