Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Durante l'aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla e' innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennita'. Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma e' computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art3 · fonte del testo
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