Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro. All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonche' al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:
tolto: a) le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per le finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro per l'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro per la grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
tolto: b) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza e' in ogni caso collocato nella riserva.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art2 · fonte del testo
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