Per il personale collocato nel gruppo O, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianita' per la promozione al grado 11° di tale gruppo richiesti dall'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.

Testo vigente dal 4 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-27;291~art3 · fonte del testo