[1]In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantita' di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprieta'. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facolta' di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

[2]Durante il termine della gratuita concessione, che potra' esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sara' esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andra' in deduzione del contingente e non sara' in nessun caso reimposta.

[3]La coltivazione del terreno sara' sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art9 · fonte del testo