[1]I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

[2]I Monti esistenti in piu' Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avra' sede nel Comune, che disporra' di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilita' possano piu' facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art7 · fonte del testo