[1]Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

[2]Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art8 · fonte del testo