Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrera' con un contributo in ragione della meta' della spesa oppure con il pagamento della meta' della quota di ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art60 · fonte del testo