Nei Comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art61 · fonte del testo