Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto. Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto. Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art59 · fonte del testo