Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppressa la parola: "particolarmente". Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto e' aggiunto il seguente comma: "Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 180/1976

    Parametro
    22 luglio 1976

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, recante "disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate", nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle…

    Art. 14 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 23 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 52 Testo unico costituzionali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art23 · fonte del testo