Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1966 al 28 aprile 1981. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dai seguenti: La sospensione e' pronunziata dalla Sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'"aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art6 · fonte del testo
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