Art. 14 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 art. 5
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione dei luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza dei Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art14 · fonte del testo
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