L'articolo 414 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 414. - (Separazione di giudizi). - Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o piu' imputati, il giudice, sentite le parti, puo' ordinare la separazione di giudizi, se si manifesta la possibilita' di definire prontamente uno o piu' dei procedimenti riuniti".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art10 · fonte del testo