L'articolo 374 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 374. - Ordinanza di rinvio a giudizio. - Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale. L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullita', l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art5 · fonte del testo