Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 348-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne puo' essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art9 · fonte del testo