All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)), anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
  • b)nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti ((al netto delle spese legali sostenute,)), anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;". Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 24 marzo 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dell’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati, infatti, non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, la quale si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio 'a quò.

    Art. 32 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1995 al 24 marzo 1995. 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepititolto: , aggiunto: al netto delle spese legali sostenute,, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";

b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti aggiunto: al netto delle spese legali sostenute,, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art32 · fonte del testo