Art. 13-bis — Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese

1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime"

Testo vigente dal 1 marzo 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 1 marzo 2022. 53 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art13bis · fonte del testo