Art. 8-bis — Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
  • b)alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali"

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art8bis · fonte del testo