Art. 9 — Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Abrogato dal 1 giugno 2000
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
Abrogato dal 1 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1998 al 1 giugno 2000. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.