Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1994 al 1 gennaio 2007. 133 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ... controaggiunto: Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro … contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. tolto: Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono determinate:

tolto: a) le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1;

tolto: b) la parte del contributo di solidarieta' di cui al comma 2 dell'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo. A partire dal 1° gennaio 1993, se necessario, si procedera' all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;80~art5 · fonte del testo