Art. 39-bis

Art. 39 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Non possono ottenere la ferma ridotta:

tolto: 1° - Gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;

tolto: 2° - Gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pena stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';

tolto: 3° - Gli inscritti che abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;

tolto: 4° - I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione.aggiunto: Art. 39 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art39bis · fonte del testo