Art. 39
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1° affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;
tolto: 2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile;
tolto: 3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o piu' decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art39 · fonte del testo
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