1. L'articolo 18 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art17 · fonte del testo