Art. 65 adozione

L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

Testo vigente dal 17 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art65 · fonte del testo