Art. 64 adozione

L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

  • 1)se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
  • 2)se l'adozione conviene all'adottando".

Testo vigente dal 17 maggio 1983

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art64 · fonte del testo