Art. 19 adozione

Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)). Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 19 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art19 · fonte del testo