Art. 23 — Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 24 maggio 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) è costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali è dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalità del primo rispetto alle varie finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: ciò in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilità non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui è pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.
Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 37 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALaggiunto: IL D. LGS. tolto: 3 FEBBRAIO 1993 aggiunto: 30 MARZO 2001, N. tolto: 29 aggiunto: 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art23 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.