Art. 66 — Disposizione finale

La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 66, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24312/2026

    31 luglio 2026

    In tema di previdenza forense, il termine di prescrizione decennale dei crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, originariamente previsto dall'art. 19 della l. n. 576 del 1980, poi sostituto dal termine quinquennale in forza dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 per tutte le forme di previdenza obbligatoria e, infine, ripristinato dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, si applica unicamente per il futuro e in relazione alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime precedente, alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), dovendosi escludere la natura di interpretazione autentica di tale ultima disposizione, la quale - nell'affermare che la materia delle contribuzioni dovute alla Cassa Forense si sottrae alla disciplina di portata generale del 1995 - non è intervenuta in un settore caratterizzato da dubbi e oscillazioni interpretative, né ha imposto la scelta di una delle possibili varianti di senso del testo originario della norma in ipotesi interpretata.

    Art. 66 · Art. 19 Riforma del sistema previdenziale forense

    Rassegna di luglio 2026, p. 122

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art66 · fonte del testo